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Salvo quanto e' pattuito nella presente convenzione, l'Amministrazione ferroviaria avra' l'obbligo e il diritto di eseguire per conto dei terzi soltanto le operazioni ad essa imposte dalle attuali tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate, in quanto il pubblico abbia diritto di farne ed effettivamente ne faccia richiesta.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1898 al 16 dicembre 2010
