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[1]La Societa' concessionaria del magazzino dovra' ammortizzare il capitale immobilizzato nel periodo dei 99 anni, in quote annue uniformi all'interesse composto del 3 per cento, quale interesse composto verra' anch'esso computato a fattore della cifra d'ammortamento.
[2]Lo Stato avra' il diritto di revocare in qualunque tempo la concessione riscattando il magazzino; in tal caso dovra' rimborsare ai signori Friedenberg, Parisi e Sacerdoti, o chi per loro, quella parte del capitale immobilizzato, della quale in quel momento non sia ancora avvenuta l'ammortizzazione.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1898 al 16 dicembre 2010
