Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1898 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La gerenza del magazzino sara' tenuta dai concessionari signori Friedenberg, Paria e Sacerdoti, ovvero da coloro cui la concessione fosse ceduta. Pero' fino a quando l'esercizio del magazzino non venga assunto da una Societa' anonima, i concessionari, o chi per essi, dovranno aggregarsi per la direzione tecnica, due persone che siano specialmente delegate dall'Amministrazione ferroviaria, e che nell'ambito delle loro funzioni avranno deliberativo.
[2]Questi delegati dovranno per altro conseguire previa dichiarazione di gradimento da parte dei concessionari.
[3]Costituita la Societa' anonima, due fra i Consiglieri d'Amministrazione saranno nominati dall'Amministrazione ferroviaria.
[4]In nessun caso l'Amministrazione ferroviaria potra' essere tenuta comunque responsabile per le operazioni o per il fatto o per l'ommissione degli esercenti il magazzino, ne' pel fatto o per l'ommissione degli individui designati a partecipare alla direzione tecnica oppure all'Amministrazione della istituenda Societa' anonima.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1898 al 16 dicembre 2010
