Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 dicembre 1898 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]L'Amministrazione ferroviaria provvedera' all'esecuzione delle operazioni, di cui all'articolo precedente, coi mezzi destinati al pubblico servizio di carico e scarico nella stazione marittima di Venezia e che sono compresi fra quelli in corso per la sistemazione del molo di Levante di detta stazione, senza altro onere presente o futuro all'infuori di quello di mantenerli in regolare stato di funzionamento tanto per il servizio del magazzino quanto per quello in generale del pubblico.
[2]La Societa' esercente il magazzino si obbliga a farsi somministrare la forza motrice, occorrente alle operazioni interne del magazzino, esclusivamente dall'officina centrale in stazione marittima di Venezia esercitata dall'Amministrazione ferroviaria, la quale, a sua volta, si impegna a fornirla verso compenso da convenirsi.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1898 al 16 dicembre 2010
