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[1]Convenzione per la costruzione e l'esercizio di un magazzino per granaglie nella Stazione marittima di Venezia.
[2]Fra S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, comm. Giuseppe Pavoncelli e S. E. il Ministro del Tesoro, comm. prof. Luigi Luzzatti, contraenti in nome dell'Amministrazione dello Stato, il signor comm. ing. Secondo Borgnini, quale direttore generale e nella rappresentanza della Societa' Italiana per le strade ferrate meridionali, esercente la Rete Adriatica (Societa' anonima sedente in Firenze con lire 260 milioni di capitale interamente versato) come da delegazione del proprio Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 1898, ed i signori Vittorio Friedenberg di Giacomo, Francesco Parisi fu Pietro ed Ercole Sacerdoti fu Guglielmo, i due primi domiciliati a Venezia ed il terzo a Bologna;
[3]Si e' convenuto quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]I signori Vittorio Friedenberg, Francesco Parisi ed Ercole Sacerdoti si obbligano di costituire, entro sei mesi dal giorno in cui sara' pubblicata la legge di approvazione della presente Convenzione, una Societa' in una delle forme di cui al Titolo IX, Capo I del Codice di commercio, con capitale non inferiore a 2 milioni di lire, per la costruzione e l'esercizio in Venezia di un magazzino per granaglie esclusivamente per lo scarico e carico e per il pubblico deposito di granaglie, semi ed articoli affini.
[6]Tale magazzino sorgera' sulla testata della banchina di Levante della stazione marittima di Venezia.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1898 al 16 dicembre 2010
