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[1]Il concessionario dovra' costruire la strada con tutte le sue attinenze, coi fabbricati delle stazioni e fermate, coi magazzini per il materiale mobile e colle case cantoniere. Dovra' inoltre provvederla del materiale fisso, del telegrafo e di quanto altro e' necessario per un buono e lodevole esercizio.

[2]La strada sara' munita di colonne chilometriche e d'indicatori delle pendenze.

[3]Le stazioni e fermate saranno stabilite nelle localita' che, sentito il concessionario, saranno designate dal Ministero. Le medesime verranno costrutte secondo i tipi che dal Ministero medesimo saranno approvati, tenuto conto della importanza delle diverse localita'.

Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1872-06-30;896~art8 · fonte del testo

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