Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il concessionario dovra' costruire la strada con tutte le sue attinenze, coi fabbricati delle stazioni e fermate, coi magazzini per il materiale mobile e colle case cantoniere. Dovra' inoltre provvederla del materiale fisso, del telegrafo e di quanto altro e' necessario per un buono e lodevole esercizio.
[2]La strada sara' munita di colonne chilometriche e d'indicatori delle pendenze.
[3]Le stazioni e fermate saranno stabilite nelle localita' che, sentito il concessionario, saranno designate dal Ministero. Le medesime verranno costrutte secondo i tipi che dal Ministero medesimo saranno approvati, tenuto conto della importanza delle diverse localita'.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
