Art. 60
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[1]I sussidi e concorsi in danaro od in terreni, votati dalla Provincia di Udine e da diversi Comuni della Provincia medesima, e per la riscossione dei quali non si assume dal Governo alcuna garanzia, sono devoluti al concessionario o suoi aventi causa, sotto l'osservanza delle condizioni alle quali i detti sussidi e concorsi furono allegati.
[2]Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale a Roma, oggi 6 maggio 1872.
[3]Il Ministro delle Finanze Quintino Sella.
[4]Il Ministro dei Lavori Pubblici G. Devincenzi.
[5]Il Concessionario, Direttore della Banca Generale Antonio Allievi.
[6]Visto: Il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA,
[7]Visto: Il Ministro dei Lavori Pubblici G. DEVINCENZI.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
