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[1]Il concessionario e' tenuto a principiare i lavori entro un mese dalla data dell'approvazione del progetto per dare compiuta la intera linea nel termine di tre anni a partire dalla data medesima.
[2]Resta pero' autorizzato il concessionario ad aprire, prima dello spirare di detto termine ed a misura che i lavori saranno compiti, le sezioni della linea medesima come infra:
[3]1° Da Udine ad Ospedaletto;
[4]2° Da Ospedaletto a Resiutta;
[5]3° Da Resiutta a Pontebba.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
