Art. 57
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ogni qual volta, a termini di questo Capitolato, intervenga una deliberazione o decisione del Ministero, l'adempimento da parte del concessionario implica l'accettazione delle imposte condizioni o della data decisione, ed esclude ogni diritto del concessionario medesimo a ripetere indennita' o compenso dal Governo per titoli derivanti dalle intervenute deliberazioni o decisioni.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
