Art. 50
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I mobili delle stazioni, ed in generale tutti gli oggetti non cadenti in proprieta' del Governo in virtu' dell'articolo 48, verranno rilevati dal Governo, purche' riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manutenzione della strada, a prezzo di estimo, e pagati nei 3 mesi successivi alla consegna.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
