Art. 48
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Nel caso previsto dai due precedenti articoli, come pure quando il Governo prendesse possesso della ferrovia soltanto alla scadenza della concessione, dovra' la stessa essere consegnata in buono stato di manutenzione colle sue dipendenze, attinenze, stazioni, tettoie, uffici di percezione, case cantoniere e di guardia ed ogni altro edifizio, non meno che i meccanismi fissi, ed in generale tutti gli oggetti immobili non aventi per destinazione speciale od immediata la manutenzione della strada ed il servizio di trasporto dei viaggiatori e delle merci.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
