Art. 46
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Dopo 20 anni dalla data dell'apertura della ferrovia all'esercizio, il Governo avra' la facolta' di riscattare la concessione mediante il pagamento di una rendita annua da corrispondersi semestralmente sino al termine della concessione.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
