Art. 44
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[1]Per i trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci sulla linea predetta saranno applicate le stesse tariffe che ora sono in vigore sulle ferrovie dell'Alta Italia, salve le modificazioni che per posteriori provvedimenti potranno venire adottate per la rete dell'Alta Italia e che il concessionario si obbliga di accettare.
[2]Altrettanto dicasi per i diritti a percepirsi per spese accessorie, come quelle di caricamento, scaricamento, deposito e magazzinaggio.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
