Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Qualora, in conseguenza di avvenimento qualunque o per causa di forza maggiore, l'esercizio di un tratto qualsiasi della strada ferrata avesse a ritrovarsi interrotto, e questa interruzione per negligenza del concessionario venisse a protrarsi piu' di quanto sarebbe assolutamente necessario per porvi riparo, sara' proporzionalmente sospesa l'applicazione della guarentigia.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
