Art. 40
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Compiuta la linea, il Governo ne fara' eseguire il collaudo nel modo prescritto dall'articolo 258 della vigente Legge sui lavori pubblici, ed il concessionario adempira' da parte sua a quanto e' prescritto dal successivo articolo 259. Dovra' inoltre far redigere e presentare al Ministero un esatto piano ed i profili longitudinali e trasversali della ferrovia eseguita, osservando in tale redazione le norme generali che dal Ministero verranno stabilite.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
