Art. 30
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[1]Le vetture di ogni classe pei viaggiatori devono essere coperte.
[2]Quelle di prima e di seconda classe saranno chiuse lateralmente da invetriate; quelle di terza dovranno essere almeno munite lateralmente da cortine di cuoio.
[3]Si potranno stabilire vetture miste, i cui compartimenti avranno le condizioni delle classi cui appartengono.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
