Art. 28
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Il concessionario, prima dell'apertura al pubblico sia dell'intera linea, che di un tronco di essa, dovra' aver provveduto ed avere esistente sul luogo ogni specie di materiale mobile necessario per un completo servizio della strada, e cosi' di locomotive, vagoni per viaggiatori e per bagagli, vagoni o carri per merci, scoperti e coperti, carri matti o trucchi per trasporto delle vetture ordinarie, vagoni appositi per il trasporto dei cavalli od altro bestiame grosso e minuto, tanto per il servizio ordinario che per il servizio cumulativo.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
