Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo fara' sorvegliare la buona esecuzione dei lavori per mezzo di un Commissario tecnico.
[2]Questa sorveglianza avra' per iscopo di riconoscere per mezzo di ispezioni del Commissario stesso, o di altri Uffiziali d'arte da lui dipendenti, se siano nell'interesse pubblico adempiute le condizioni della Convenzione e del presente Quaderno d'oneri, e di esigere che i concessionari non se ne discostino. Quando sull'esecuzione di alcune opere insorgessero differenze fra il concessionario ed il Commissario governativo, queste saranno deferite al Ministero dei Lavori Pubblici e dal medesimo decise.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
