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[1]Il Governo fara' sorvegliare la buona esecuzione dei lavori per mezzo di un Commissario tecnico.

[2]Questa sorveglianza avra' per iscopo di riconoscere per mezzo di ispezioni del Commissario stesso, o di altri Uffiziali d'arte da lui dipendenti, se siano nell'interesse pubblico adempiute le condizioni della Convenzione e del presente Quaderno d'oneri, e di esigere che i concessionari non se ne discostino. Quando sull'esecuzione di alcune opere insorgessero differenze fra il concessionario ed il Commissario governativo, queste saranno deferite al Ministero dei Lavori Pubblici e dal medesimo decise.

Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1872-06-30;896~art27 · fonte del testo

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