Art. 24
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[1]Le stazioni secondo la maggiore o minore importanza loro, oltre al raddoppio dei binari coi necessari sviatoi, devono essere provvedute delle piattaforme, gru, bilancio, vasche di acqua per alimentare le caldaie e di quanto possa occorrere per il pubblico servizio delle stazioni medesime.
[2]Tutto questo materiale sara' di buona qualita' e costrutto secondo i migliori modelli.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
