Art. 22
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[1]Le spranghe saranno fissate sulle traverse col mezzo di un sufficiente numero di chiodi di ferro dolce a testa ripiegata (crampons).
[2]Essi dovranno essere di buona qualita' e ben lavorati.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
