Art. 20
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[1]L'armamento sara' fatto sopra traversine della lunghezza non minore di metri 2.60, spaziate mediamente non piu' di 0.90 da mezzo a mezzo se di legno dolce iniettate, e di metri 2.50 spaziate mediamente 0.90 se di quercia o larice rosso. Le traversine intermedie potranno essere semicilindriche colle dimensioni di centimetri 25 in larghezza, per centimetri 12 e mezzo di grossezza in mezzo.
[2]Quelle di congiunzione alla unione di due spranghe di regoli avranno le stesse misure di larghezza e di grossezza, ma questa grossezza sara' uniforme, cioe' la sezione delle traversine sara' rettangolare.
[3]Le traversine tutte saranno di legname sano e di essenza forte, a meno che non siano preparate con sostanze conservatrici.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
