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Emanata la Legge e resa definitiva la Convenzione, dovra' il concessionario, dentro quindici giorni dalla partecipazione ufficiale, dare una cauzione definitiva di lire centomila di rendita, imputando in essa il deposito fatto in garanzia dell'atto di concessione.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
