Art. 13
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[1]Nei siti in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata e di una strada ordinaria sia tale che consenta di poter con una moderata spesa procurare la traversata con un cavalcavia o sottovia, questo modo di attraversamento dovra' essere preferito.
[2]In tal caso si dovra' conservare alle strade nazionali in questi passaggi la larghezza di metri 6, e quella di metri 5 o di 4 alle strade provinciali e comunali secondo la loro importanza.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
