Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' approvata la Convenzione coll'annesso Capitolato, stipulato il di 6 maggio 1872 fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e la Banca generale di Roma, per la costruzione e l'esercizio della strada ferrata da Udine alla Pontebba, colle seguenti modificazioni:
- a)All'articolo 2 della Convenzione, dopo il capoverso che comincia colle parole Il capitale occorrente e termina colle parole il rimanente in obbligazioni, si aggiunge il capoverso seguente:
[8]«Il servizio, ossia l'interesse e l'ammortizzazione delle obbligazioni, non potra' mai esigere piu' che lire 15,000 per chilometro della linea concessa.»
- b)All'articolo 6 della Convenzione si aggiunge in fine il seguente capoverso:
[9]«Sulle somme dovute per le garanzie dei primi tronchi aperti all'esercizio sara' fatta una ritenuta del 10 per cento, che si paghera' quando tutta la linea concessa sia aperta.»
- c)All'articolo 7 della Convenzione si sostituisce il seguente: «Quando il prodotto lordo raggiunga il limite in cui si annulla la sovvenzione chilometrica garantita dal Governo, la Societa' rimborsera' annualmente al Governo le somme pagate, coll'interesse del 4 per cento, mediante corrisponsione del 40 per cento sull'eccesso del prodotto lordo oltre il limite suddetto.
[10]Il rimborso verra' applicato all'estinzione, prima dell'interesse, poscia del capitale.»
- d)All'articolo 8 della Convenzione si elimina la parola percio' nella penultima linea.
- e)All'articolo 9 della Convenzione, nella terza linea, alle parole sia autorizzata la si sostituiscono le parole sia provveduto alla.
- f)All'articolo 3 del Capitolato si aggiungono in fine le parole di cui all'articolo 10 della Convenzione.
- g)All'articolo 20 del Capitolato, in fine del primo capoverso, si tolgono le parole in mezzo.
- h)all'articolo 37 del Capitolato, terza linea, si sostituiscono alle parole linea concessa le parole linea Udine-Pontebba.
- i)All'articolo 59 del Capitolato, seconda linea, alle parole delle condizioni generali si sostituiscono le parole di tutte le disposizioni generali.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[12]Dato a Firenze addi' 30 giugno 1872.
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[15]G. Devincenzi. Quintino Sella.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
