Art. 8 (Convenzione)
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I depositi nelle casse dello Stato delle cauzioni che dovranno prestarsi dagli accollatari, o dai concessionari, non potranno stare al disotto del 5 per cento dell'ammontare dei rispettivi accolli o delle perizie che serviranno di base agli incanti, e verranno per intiero restituiti un anno dopo la collaudazione dei lavori rispettivi.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
