Art. 6 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Questo deposito varra' inoltre come cauzione per gli accolli che fossero in seguito assunti dal sig. Adami e soci, fino alla concorrente di quaranta milioni, coll'obbligo al medesimo di presentare al di la' di questo limite i supplementi di cauzione nella misura del 5 per cento.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
