Art. 4 (Convenzione)
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Qualora nel periodo assegnato per la costruzione del complesso delle linee sopra stabilite, il Governo si determinasse all'eseguimento della linea da Palermo a Marsala il sig. Adami e soci avra', a parita' di sistema e di prezzo, un diritto di preferenza.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
