Art. 3 (Convenzione)
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[1]Essa concessione contempla:
[2]L'assunzione di tutte le opere, di tutte le spese per la costruzione ed armamento delle predette linee, stazioni e fabbricati per officine relative alle medesime, escluso soltanto il materiale mobile di ogni specie necessario alla locomozione, a norma delle prescrizioni contenute nei seguenti articoli e dei progetti approvati dal Governo.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
