Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Essa concessione contempla:

[2]L'assunzione di tutte le opere, di tutte le spese per la costruzione ed armamento delle predette linee, stazioni e fabbricati per officine relative alle medesime, escluso soltanto il materiale mobile di ogni specie necessario alla locomozione, a norma delle prescrizioni contenute nei seguenti articoli e dei progetti approvati dal Governo.

Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~convenzione-art3 · fonte del testo

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