Art. 25 (Convenzione)
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[1]Per i lavori gia' in corso e per quelli che si dovessero intraprendere prima che sieno fatti gli studi di massima e le altre operazioni portate dagli articoli 9, 10 e 11, i signori Adami e Soci li assumeranno immediatamente, obbligandosi di accettare quelle condizioni che saranno determinate dal Ministro dei lavori pubblici.
[2]La spesa per i detti lavori non potra' in nessun caso eccedere i cinque milioni.
[3]Fatto in doppio originale in Torino, addi' 30 aprile 1861.
[4]Il Ministro dei Lavori pubblici UBALDINO PERUZZI.
[5]Il Ministro delle Finanze PIETRO BASTOGI. PIETRO AUGUSTO ADAMI in proprio e nei nomi.
[6]Il Direttore Capo di Divisione G. MARTINENGO.
[7]Per copia conforme:
[8]Pel Direttore Capo della 3.ª Divisione del Ministero dei Lavori pubblici. Sott. MARSI, Segretario.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
