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Saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali i ferri, macchine ed altri oggetti necessari alla costruzione delle strade e loro materiale mobile, che occorresse introdurre dall'estero nel territorio del Regno, salvo gli emolumenti relativi, ed a condizione che sia soddisfatto alle formalita' che verranno prescritte, e specialmente all'esibizione di un certificato del direttore dei lavori, o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti sopra indicati, volta per volta che fossero introdotti, il quale certificato dovra' essere munito del visto del commissario governativo per le strade ferrate.

Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~convenzione-art19 · fonte del testo

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