Art. 13 (Convenzione)
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[1]Gli studi definitivi e quindi i lavori relativi alle linee concesse saranno, nell'ordine dal Governo reputato piu' conveniente, intrapresi immediatamente dopo l'approvazione della presente, e spinti in modo, che nel 1862 si trovino in costruzione almeno 150 chilometri di strada.
[2]Essi dovranno successivamente continuarsi senza interruzione fino al loro compimento.
[3]Il termine per l'esecuzione di tutte le linee contemplate nella presente concessione, e' fissato pel 31 dicembre 1869.
[4]Il tempo stabilito per l'esecuzione delle opere relative a ciascuna sezione, sara' indicato nella pubblicazione degli incanti.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
