Art. 10 (Convenzione)
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[1]Sui risultati degli studi il Governo determina il prezzo a cottimo per la costruzione ed armamento di ciascuna sezione.
[2]Il prezzo sara' notificato alla Societa' concessionaria, e si riterra' obbligatorio, per la medesima ove lo accetti.
[3]In caso di discrepanza si ricorrera' al giudizio di arbitri a norma dell'art. 44 dell'annesso capitolato.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
