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[1]Le ruotaie conserveranno il profilo del relativo calibro su tutta la lunghezza loro, e segnatamente alle estremita', le quali si evitera' di comprimere o di alterare all'atto della segatura, e dalle quali dovranno essere diligentemente tolte le bave da essa segatura lasciate.
[2]I piani delle sezioni di dette estremita' saranno perfettamente a squadra coll'asse.
[3]La tolleranza sulla lunghezza stabilita all'articolo 36, o su quell'altra che con ispeciali disposizioni si trovasse opportuno di stabilire, non dovra' eccedere un millimetro e mezzo.
[4]Le ruotaie dovranno nel luogo stesso della fabbricazione venire raddrizzate su tutti i sensi della loro lunghezza colla massima diligenza. La superficie loro dovra' riuscire bene appianata ed unita. Esse dovranno perfettamente adattarsi ai cuscinetti.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
