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[1]I materiali del massicciato, sul quale dovra' stabilirsi l'armamento cosi' della via principale delle strade ferrate, come delle vie secondarie dell'interno delle stazioni e loro accessi, saranno depurati dalle materie terrose e dalle pietre, che in qualche senso eccedano la misura di otto centimetri.

[2]Saranno parimente escluse dal massicciato le arene troppo fine ed aride, che possano essere facilmente sollevate dai venti o dal moto dei convogli.

[3]I materiali del massicciato dovranno essere di natura facilmente permeabile, al che, quando non nuota la mescolanza alle sabbie di una piccola porzione di argilla che ne moderi la soverchia mobilita', esse potranno accettarsi.

Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~art82 · fonte del testo

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