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[1]Pei piani generali delle stazioni sara' adottata la scala di 1/500.
[2]loro fabbricati, come altresi' i disegni dei ponti, viadotti, ponticelli, acquedotti, sifoni, case cantoniere, caselli di guardia e traversate a livello saranno delineate in iscala non minore del 1/100, salvo anche nei casi, nei quali talune delle parti di un'opera non potessero essere colla necessaria minutezza e precisione con quest'ultima scala rappresentate ad accompagnarne il disegno generale con particolari delineati in scala doppia.
[3]Scale maggiori, le quali potranno ascendere fino a quella di grandezza naturale, saranno adottate per quei particolari oggetti, che possono esigere che l'occhio arrivi a discernere le piu' minute misure, come sarebbero le cornici, le decorazioni architettoniche, le costruzioni in legno od in ferro, gli oggetti d'armamento della via e di materiale fisso delle stazioni e simili.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
