Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'appaltatore prima di porre mano a quelle parti dei progetti, per l'eseguimento delle quali occorrera' l'occupazione e trasporto di qualche tratto di strada pubblica dovra' darne formale comunicazione alle Autorita' amministrative preposte al governo di essa strada, per abilitarle cosi' alla ricognizione della convenienza e sufficienza, nel suo interesse, del progetto e delle condizioni, sotto le quali ne sara' stata accordata la superiore approvazione, come a sopravvedere all'osservanza di esso progetto e condizioni.
tolto: Ad opere finite dovra' sempre l'appaltatore riportare dalle suddette Autorita' una dichiarazione di accettazione dell'eseguito lavoro.aggiunto: Capitolato-art. 70 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~art70 · fonte del testo
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