Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. 233 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'appaltatore dovra' acquistare in proprieta' libera ed assoluta, a nome e per conto dello Stato, tutti i terreni, fabbricati ed altre proprieta' e ragioni pubbliche e private qualunque necessarie per costrurre e portare a stato di permanente esercizio la strada ferrata con tutte le sue dipendenze ed accessori di scarpe, fossi, siepi, steccati e muri di chiusura, argini ed opere di difesa, opere di conservazione o di ristabilimento delle pubbliche comunicazioni e del corso delle acque pubbliche, case cantoniere e loro aiuole di contorno, caselli di guardia, fabbricati delle stazioni ed aree libere circostanti necessarie per le comunicazioni, per gli eccessi, pei depositi, pei movimenti e per ogni compiuto servizio da farsi nelle medesime, cosi' pei viaggiatori, come per le merci.
tolto: I limiti fino a cui dovranno estendersi le occupazioni permanenti sono determinati dall'estensione materiale delle opere da eseguirsi col di piu' voluto sia dalle leggi generali sul diritto di servitu' relativamente alle distanze delle fabbriche, dei muri di cinta, dei piantamenti, dei fossi e degli scavi dalle proprieta' del vicino, sia dalle leggi speciali vigenti o che potranno essere poste in vigore sulle servitu' legali delle ferrovie pubbliche e delle proprieta' adiacenti e sulla polizia di esse ferrovie. Questi limiti verranno segnati in massima sulle sagome e profili normali prescritti all'art. 6, non che sui piani speciali delle stazioni, case cantoniere ed altre opere d'arte in cui importasse di farne particolare indicazione.aggiunto: Capitolato-art. 49 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~art49 · fonte del testo
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