Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il ristabilimento delle comunicazioni dalle ferrovie intersecate col mezzo di cavalcavia o di sottovia sara' sempre preferibile a quello delle traversate a livello ogni volta che la differenza fra i livelli rispettivi delle strade ferrate e delle strade ordinarie sia tale da permetterne la costruzione senza trarre ad ardui impegni od eccessive spese.
[2]In caso contrario, l'espediente delle suddette traversate sara' ammesso nei progetti salvo pero' a ridurle al minor numero possibile, col portare due o piu' comunicazioni a confluire sulla ferrovia riunite, con soppressione delle meno utili ed indispensabili, od in altro modo di equivalente effetto.
[3]Le traversate a livello dovranno intersecare l'asse delle ferrovie il meno obliquamente che sia possibile, ed in ogni caso sotto un angolo non mai maggiore di quarantacinque gradi.
[4]Esse dovranno venir chiuse all'uno ed all'altro lato delle ferrovie con cancelli o con semplici barriere secondo la rispettiva importanza, i quali cancelli o barriere, nelle strade pubbliche carreggiabili, dovranno lasciare una larghezza libera di varco, misurata a squadra colla strada ordinaria, variabile da 4 a 6 metri, secondo la maggiore o minore importanza e frequenza del ruoteggio che vi si esercita e nelle strade private ed in quelle non carreggiabili la larghezza di metri 2 in 3,50 al piu'.
[5]Mediante chine o salite piu' o meno dolci, secondo l'importanza delle comunicazioni, la natura e l'estensione degli usi a cui esse sono destinate e le esigenze della naturale giacitura del terreno, sara' dato accesso alle traversate a livello in quei casi in cui il piano della ferrovia non coincida con quello della strada ordinaria intersecata.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
