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[1]I cavalcavia, ossia gli edifizi, col mezzo dei quali una strada ordinaria attraversera' la strada ferrata passandovi sopra, avranno tra i loro parapetti larghezza non minore della larghezza normale della comunicazione che debbono servire, sia essa o non carreggiabile, sia pubblica, sia privata. L'altezza della luce dovra' essere tale, che tra la copertura, sia arcuata sia orizzontale, ed il piano di ciascuno dei due regoli della via, vi abbia pel libero passaggio dei convogli una distanza verticale non minore di quattro metri e centimetri ottanta.
[2]La larghezza della luce dei cavalcavia potra' essere limitata a metri cinque e centimetri cinquanta in tutti quei siti, nei quali la strada ferrata non dovra' venir fiancheggiata da fossi, o nei quali senza di questi potra' provvedersi allo scolo delle acque; in caso contrario dovra' venire aumentata quanto puo' essere necessario per procurare sotto di essi uno spazio libero sufficiente pel passaggio dei detti fossi.
[3]Le misure prescritte per la larghezza e per l'altezza della luce dei cavalcavia dovranno anche osservarsi pei ponticanali col mezzo dei quali potesse occorrere di far passar le strade ferrate sotto corsi d'acqua sia naturali, sia manufatti.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
