Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. 197 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le prescrizioni date nei precedenti articoli relativamente alla costruzione delle opere d'arte saranno anche osservate in quella dei fabbricati delle stazioni e case cantoniere, per quanto possono esservi applicabili.
tolto: Nei capitolati speciali che debbono accompagnare i progetti particolareggiati di quei fabbricati saranno proposte quelle altre piu' specifiche avvertenze alle quali l'appaltatore sara' tenuto in dovere di uniformarsi all'uopo che l'esecuzione abbia effettivamente luogo secondo i buoni sistemi e precetti dell'arte, colla solidita' e convenienze richieste dall'uso a cui quei fabbricati sono destinati, e con lodevole qualita' di materiali.
tolto: Cotali avvertenze o prescrizioni si aggireranno particolarmente sulle qualita' dei materiali da impiegarsi e sulla diligenza e maestria della costruzione dei tetti e loro armature, delle volte, soffitti e solai, dei pavimenti, delle scale, degl'intonachi, delle cornici, degli imbiancamenti, colorazioni e pitture, delle stufe e camini, delle fogne e pozzi, dei tubi e canali di scarico delle acque, delle imposte di porte, invetriate, portelli, persiane ed inferriate di finestre, dei marciapiedi di salita e discesa dei viaggiatori dalle vetture, dei rilevati di caricamento e scaricamento delle merci, e di qualsivoglia altro oggetto necessario per porre i fabbricati dei quali si tratta nelle debite condizioni di lodevole e permanente servizio.aggiunto: Capitolato-art. 127 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~art127 · fonte del testo
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