Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. 255 parole tolte, 23 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le gettate di massi a fondo perduto, che potra' occorrere di formare a difesa delle opere d'arte contro la violenza delle acque, saranno in pietre naturali atte a tale impiego per durezza ed inalterabilita' all'azione dell'acqua e delle vicende atmosferiche.
tolto: Il loro volume e peso minimo, e la quantita' da impiegarsene, in ogni caso speciale, saranno determinate dai capitolati uniti ai progetti particolareggiati, in relazione all'energia della resistenza che avranno ad opporre.
tolto: L'appaltatore sara' obbligato a convenientemente ricaricarle e ripristinarle di mano in mano che o sconvolte e disperse, o sepolte nei gorghi dall'azione delle acque, si renderanno insufficienti od inette alla propria destinazione, e cio' per tutto il tempo per cui durera' la sua risponsabilita'.
tolto: Alla mancanza di pietre naturali per quantita', per volume o per buone qualita' adatte a questo genere di munizione, potra' supplirsi con massi fattizi di getto di composizione analoga a quella prescritta all'articolo 115, salvo ad incorporarvi ghiaia e pietre frante di grossezza alcun che maggiore di quella ivi indicata.
tolto: La forma di questi massi potra' essere quella di un prisma retto triangolare equilatero, o quella di un parallelepipedo rettangolo, secondoche' richiedera' la migliore attitudine allo speciale impiego.
tolto: Il volume dovra' corrispondere all'energia della resistenza che avranno ad opporre si' per la posizione loro, si' per la disposizione nella quale le circostanze di sito e di destinazione permetteranno od obbligheranno a farne l'impiego: il quale impiego non potra' essere fatto se non che dopo un interramento prolungato pel tempo necessario a far acquistar loro il debito grado di consistenza.aggiunto: Capitolato-art. 120 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~art120 · fonte del testo
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