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I progetti particolareggiati per quanto si riferisce al corpo della ferrovia dovranno essere prodotti nei termini che per ogni sezione verranno stabiliti nei relativi avvisi d'incanto quelli delle altre opere completive e saranno dalla Societa' presentati successivamente, ma sempre abbastanza in tempo da non recare incaglio al regolare proseguimento dei lavori, e questo a giudizio del Governo, il quale potra' a tal uopo assegnare termini speciali.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
