Art. 8 (Convenzione)
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Il Governo riterra' presso di se' le ultime dieci rate mensili di pagamento, delle quali e' parola nell'art. 6, finche' la mentovata Banca Generale Svizzera non avra' provvisto ai creditori della ridetta gia' Societa' Aretina.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
