Art. 4 (Convenzione)
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I signori Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze, fermi ritenendo in tutte le loro parti e conseguenze i due decreti del 7 gennaio e 17 agosto 1860, quali rappresentanti il Governo, quantunque non riconoscano diritto alcuno esistente presso lo stralcio della gia' Societa' Aretina, non che presso i signori Wander-Elst e Compagnia, pure, a titolo di equita', consentono di mettere a disposizione di costoro le seguenti somme oggi dovute al Governo dalla Societa' Livornese, cioe':
- a)Lire quattro milioni e quattrocento mila per le opere e provviste del primo tronco da Firenze a Pontassieve;
- b)Il valore dei lavori e provviste fatte dalla cessata Societa' anonima della ferrovia Aretina nella somma che verra' a risultare per giudizio di periti.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
