Art. 3 (Convenzione)
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Il prezzo dell'appalto e' stabilito a norma dell'offerta fatta dai signori Wander-Elst e Leonardo Sacerdote nella somma di lire centocinquantamila per ogni chilometro; i pagamenti avranno luogo secondo le norme stabilite nei suaccennati capitoli, e piu' particolarmente come e' provvisto all'articolo 126.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
