Art. 10 (Convenzione)
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[1]La presente convenzione non sara' obbligatoria, e s'intendera' come non avvenuta anche per tutto cio' che e' contenuto nell'art. 4 e seguenti, quando non venisse approvata per legge.
[2]D'ogni cosa le parti, e ciascuna di esse in cio' che specialmente la riguarda, ne promettono la esatta osservanza; il tutto nel miglior modo che di ragione.
[3]Fatta e sottoscritta a Torino questo giorno ventisette maggio mille ottocento sessantuno.
[4]Il Ministro dei Lavori pubblici Ubaldino Peruzzi.
[5]Il Ministro delle Finanze Pietro Bastogi.
[6]P. P. C. e L. WANDER-ELST fratelli e Comp. - Louis Coumont - J. H. Blanc - Leonardo Sacerdote - Gustavo Defernex.
[7]Pel Direttore Capo della terza Divisione al Ministero dei Lavori pubblici P. Marsi Segretario.
[8]Visto il Ministro dei Lavori pubblici Peruzzi.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
