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Lo spessore del grosso rivestimento non sara' mai minore di 80 centimetri, salva la facolta' al Ministero di esigere un maggiore spessore ove potra' essere giudicato necessario in ragione della labilita' del terreno. Il sottile rivestimento previsto all'articolo precedente, dovra' essere di uno spessore di centimetri quaranta.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
