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[1]L'impiego delle pietre scalpellate sara' obbligatorio per tutta la parte di rivestimento delle murature di elevazione di tutti i suaccennati edifizi, nelle opere di finimento e di decorazione, quali sono i cappucci dei rostri dei ponti, la corona delle ale, parapetti e cornici, nelle imposte degli archi, quando un tale mezzo sia ravvisato conveniente per estendere su base di sufficiente ampiezza la pressione degli archi, negli spigoli dei piedritti, dei piloni e degli archi dei ponti, ponticelli e viadotti, ed in quelli delle fronti murali di cui dovra' essere munito il sotterraneo sotto il colle d'Ancona e nel caso l'altro da aprirsi eventualmente presso Pedaso.
[2]Determinato il tracciamento della galleria sotto i colli di Ancona col Decreto Ministeriale che ne approvera' il progetto di dettaglio esecutivo, dovranno i lavori per essa venire distribuiti col massimo ordine e con quello sviluppo che sara' necessario perche' l'opera possa essere finita per l'epoca stabilita per l'ultimazione dell'intiera linea.
[3]I pozzi per attaccare l'escavazione del sotterraneo in diversi punti non potranno essere a maggiore distanza di 300 metri l'uno dall'altro.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
