Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Negli altri casi in cui l'ottenere l'intento indicato nell'articolo 90 riesca od impossibile o di difficolta' o spesa eccessiva, potranno le opere murali essere rette sopra fondazioni a pilastri ed archi, ed adottarsi il sistema delle fondazioni tubolari con cilindri in ferro, impiegando l'aria compressa come mezzo di espulsione delle acque a qualsivoglia profondita', o far reggere la parte murale delle fondazioni sopra palafitte, quando la natura del terreno ammetta un saldo conficcamento.
[2]Se le fondazioni di cui sopra, spinte ad una tale profondita' da riuscire inattaccabili dagli scalzamenti e dai gorghi, venissero a posare sopra un terreno non abbastanza sodo per reggere stabilmente le murature ed ogni altro peso da sovrapporvisi, o di sodezza non uniforme in tutta l'estensione della base, potra' essere dispensato l'appaltatore da maggiori approfondamenti, purche' siano validamente corretti cotali difetti del suolo con un artificiale costipamento, col ripartire la pressione sovra basi sufficientemente ampliate, o con qualsivoglia altro espediente.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
