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In quei casi speciali, nei quali la generale condizione prescritta all'articolo precedente potra' ottenersi coll'impianto immediato delle costruzioni murali sovra una sede naturalmente asciutta o messa a secco con artifiziali deviazioni od agottature delle acque, si avvertira' che le murature ordinarie siano esse di pietrame o laterizi, nelle parti esposte agli scalzamenti, oppure all'urto delle acque e dei galleggianti che queste trascinano seco, siano poste nella voluta resistenza a queste cause di distruzione con robusti rivestimenti di pietra o con altre difese di effetto equivalente.
Testo in vigore dal 4 settembre 1861 al 16 dicembre 2009
